Per la gran parte degli interventi edilizi che richiedono un titolo abilitativo, la comunicazione di fine lavori rappresenta un passaggio fondamentale. Tramite questa procedura, si segnala infatti il termine dei lavori edilizi precedentemente autorizzati, permettendo così di procedere alle relative verifiche di conformità rispetto ai progetti depositati.
Regolata dal Testo Unico dell’Edilizia, ovvero dal D.P.R. 380/2001, la comunicazione di fine lavori è stata recentemente aggiornata con la Legge 105/2024, che ha convertito il Decreto Salva Casa. Ma come funziona questa procedura e, soprattutto, quando si rende necessaria?
Cos’è la comunicazione di fine lavori
Come accennato in apertura, la comunicazione di fine lavori è un adempimento amministrativo previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, cioè dal D.P.R. 380/2001. Si tratta di un passaggio documentale che serve per certificare il termine degli interventi che hanno richiesto una pratica edilizia, come la CILA, la SCIA o il permesso di costruire.
Come previsto dal D.P.R 380/2001, la comunicazione di fine lavori ha lo scopo di:
- confermare il termine degli interventi precedentemente autorizzati;
- certificare che gli interventi realizzati siano conformi al progetto depositato;
- trasmettere, se necessario, le eventuali variazioni catastali conseguenti al termine degli interventi.

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Questa procedura è solitamente prevista per i lavori che vengono effettuati a seguito della presentazione della SCIA, in base alla tipologia d’intervento e alle normative locali, o dell’ottenimento del permesso a costruire. In merito alla CILA, il Testo Unico dell’Edilizia non prevede un’obbligatorietà generale per la comunicazione di fine lavori, salvo diverse disposizioni locali.
Come si comunica la fine dei lavori?
In linea generale, ci si dovrà rivolgere allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune (SUE) territorialmente competente. Le modalità, tuttavia, cambiano a seconda del titolo abilitativo in proprio possesso. Come facile intuire, non sarà invece necessaria alcuna comunicazione per gli interventi in edilizia libera.
La comunicazione di fine lavori per la SCIA e il permesso di costruire
Il primo, e più frequente, caso riguarda la comunicazione di fine lavori per la SCIA o per il permesso a costruire. In base alle disposizioni sempre previste dal Testo Unico dell’Edilizia, una volta ultimati i lavori precedentemente autorizzati, sarà necessario:
- per il permesso di costruire, ottenere il certificato di collaudo finale, stilato da un tecnico abilitato o dal progettista;
- per la SCIA, presentare una dichiarazione di conformità da parte del tecnico abilitato, salvo diverse indicazioni locali;
- compilare il modello unico nazionale, standardizzato con il D.Lgs. 222/2016, solitamente disponibile online sul sito del Comune o, ancora, sui portali delle Regioni. Ad esempio, la Regione Lombardia mette a disposizione tutti i modelli edilizi nazionali in formato PDF.
È però utile sapere che, oltre al certificato di collaudo e al modello debitamente compilato, potrebbe essere necessario anche allegare:
- la ricevuta di avvenuta variazione catastale, quando necessaria;
- la dichiarazione che certifica l’assenza di modifiche al classamento dell’immobile, sempre quando pertinente;
- la documentazione fotografica delle opere ultimate.
La presentazione è telematica, direttamente tramite i portali SUE o, in alcuni casi, tramite PEC verso gli uffici comunali competenti, se il servizio è attivo.
Quando serve la comunicazione di fine lavori per la CILA
Così come precedentemente accennato, la comunicazione di fine lavori per la CILA non è obbligatoria a livello nazionale, salvo diverse disposizioni locali. La Legge 105/2024 – ovvero il Decreto Salva Casa – ha confermato questa flessibilità, semplificando gli adempimenti:
- per interventi che non hanno comportato variazioni catastali all’immobile;
- a meno che il Comune competente non preveda diversamente.
Tuttavia, per quanto la comunicazione di fine lavori con la CILA non sia spesso obbligatoria, è sempre consigliato presentarla per certificare formalmente il termine degli interventi edilizi.
Questo passaggio può risultare utile quando i lavori sono legati a specifiche agevolazioni fiscali, come nel caso della chiusura della CILA con il Bonus Mobili, per formalizzare la conclusione degli interventi connessi all’agevolazione, oppure per l’indispensabile comunicazione di fine lavori per il Superbonus 110.
In caso si proceda alla presentazione, le modalità rimangono le medesime già viste con il permesso di costruire e la SCIA, ovvero tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune territorialmente competente.
Quanto tempo si ha per comunicare la fine dei lavori
Compreso tramite quali modalità la comunicazione di fine lavori debba essere effettuata, è più che legittimo chiedersi quali siano le tempistiche da rispettare. Anche in questo caso, vi possono essere delle importanti differenze a seconda della tipologia di titolo abilitativo.
Le tempistiche per il permesso di costruire e la SCIA
Per gli interventi realizzati con il permesso di costruire, il Testo Unico dell’Edilizia prevede che:
- i lavori autorizzati debbano iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- la conclusione degli interventi deve avvenire entro tre anni dall’inizio.
La comunicazione di fine lavori deve essere presentata subito dopo il completamento delle opere e, seppur non esista un termine massimo specifico, è necessario essere tempestivi per evitare sanzioni o contestazioni.

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In caso i lavori non siano terminati entro questi termini, il titolo decade. Tuttavia, è possibile presentare una richiesta di proroga, adeguatamente motivata, prima della scadenza. Anche per i lavori che prevedono la SCIA si è soliti seguire il medesimo calendario triennale, seppur esistano variazioni a seconda dell’intervento e delle normative locali. È comunque sempre necessario rispettare la tempestività della comunicazione al termine degli interventi.
Quali tempistiche prevede la CILA
Diverso è invece il percorso per la comunicazione di fine lavori con la CILA. Il D.P.R. 380/2001 non prevede infatti dei termini specifici, poiché lascia spazio a eventuali specifiche definite dai regolamenti comunali o, ancora, dalle normative regionali.
Anche con il recente Decreto Salva Casa è stata confermata questa flessibilità per la CILA, in particolare in tutti quei casi in cui risulta facoltativa, tuttavia il consiglio è sempre quello di procedere a comunicazione nell’immediato della conclusione dei lavori.
Cosa succede per la comunicazione di fine lavori tardiva
Ma cosa succede in caso di comunicazione di fine lavori tardiva? Se i lavori sono stati completati entro i termini di validità del titolo abilitativo – ad esempio, i tre anni già visti per il permesso a costruire – il ritardo nella presentazione della comunicazione non prevede sanzioni dirette, poiché lo stesso titolo rimane valido con il completamento delle opere. Tuttavia:
- omissioni e ritardi possono rendere difficile la certificazione della conformità degli interventi effettuati;
- si potrebbe perdere l’accesso ad agevolazioni fiscali, detrazioni e bonus che, come già visto, in molti casi vengono ritenuti applicabili solo dopo l’effettiva conferma della conclusione dei lavori.
Quanto costa la dichiarazione di fine lavori
Infine, è più che naturale domandarsi quanto costi la comunicazione di fine lavori. La spesa è molto variabile poiché, oltre che dipendere dal titolo abilitativo, prevede importi amministrativi e professionali che possono variare su base territoriale o in virtù dei regolamenti locali.
In linea generale, bisognerà prendere in considerazione:
- gli oneri amministrativi, che possono indicativamente oscillare tra i 50 e i 150 euro, a seconda dei regolamenti locali. Alcuni Comuni, ad esempio, per la SCIA e il permesso di costruire richiedono un contributo aggiuntivo per l’archiviazione della pratica;
- gli oneri professionali, ovvero dovuti al tecnico abilitato che redige il certificato di collaudo o l’asseverazione di conformità. Sempre con importanti differenze a livello territoriale, la comunicazione per una CILA potrebbe aggirarsi tra le 200 e le 400 euro, mentre per la SCIA e il permesso a costruire tra le 800-1000.
Considerando come i costi possano essere davvero variabili, è bene informarsi preventivamente presso gli uffici del Comune di riferimento e, ancora, a diversi professionisti locali. Utile è anche vagliare il parere del proprio commercialista di fiducia.
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